Descrizione
1. 👥 Chi può presentare la domanda?
• Requisito fondamentale: può fare domanda soltanto chi ha già inviato la prima segnalazione dei danni (tramite Modulo B1 o procedura online). L'importo del contributo che si potrà ricevere non potrà superare il valore del danno indicato in quella prima segnalazione.
• Proprietari: la domanda va di norma presentata dal proprietario dell'abitazione. Se la casa è in comproprietà con altre persone, i comproprietari devono delegare uno di loro compilando il Modulo B.3.2.
• Inquilini, usufruttuari o comodatari: possono fare domanda solo se hanno sostenuto di tasca propria le spese di riparazione e se il proprietario dell'immobile firma una formale dichiarazione di rinuncia al contributo (contenuta nel Modulo B.3.1).
• Condomini: per i danni alle parti comuni degli edifici residenziali, la domanda deve essere presentata dall'amministratore di condominio oppure da un condomino delegato dagli altri con il Modulo B.3.3.
2. ⏰ Scadenze fondamentali da rispettare
Prestare massima attenzione ai seguenti termini temporali:
• 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: È il termine perentorio entro cui la domanda deve pervenire al Comune.
⚠️ Attenzione: le domande consegnate oltre il termine dei 60 giorni verranno scartate e considerate irricevibili.
• 30 giorni per il Verbale di Condominio: nel caso di domande presentate dall'amministratore per le parti comuni condominiali, la delibera dell'assemblea che autorizza i lavori può essere integrata entro 30 giorni dalla consegna della domanda.
• 10 giorni per correzioni o documenti mancanti: se il Comune rileva che la domanda non è completa o richiede chiarimenti, invierà una nota ufficiale (utilizzando lo stesso canale con cui è stata inviata la domanda). Da quel momento ci sono 10 giorni di tempo per inviare le integrazioni richieste, pena l'inammissibilità della domanda.
3. 📨 Dove e come inviare la domanda
La domanda va presentata esclusivamente al Comune in cui si trova l'immobile danneggiato o distrutto.
È possibile scegliere una tra queste 3 modalità di consegna:
1. Consegna a mano: presentando direttamente i documenti all'Ufficio Protocollo del Comune.
2. Posta Raccomandata A/R: spedendo i moduli tramite raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso fa fede la data del timbro dell'ufficio postale di partenza).
3. PEC (Posta Elettronica Certificata): inviando un'e-mail certificata all'indirizzo PEC del Comune (fa fede la data e l'ora dell'invio del messaggio).
Regole importanti per la firma e il documento d'identità:
• Se la domanda non viene firmata di persona davanti all'impiegato comunale (es. invio tramite raccomandata, PEC o consegna tramite terzi), è obbligatorio allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
• In caso di invio tramite PEC, è possibile firmare i moduli con firma digitale, oppure allegare la scansione (in formato .pdf o .jpg) del foglio firmato a mano insieme alla copia del documento d'identità.
4. 💶 A quanto ammonta il contributo?
• Prima casa (Abitazione principale): il contributo copre fino all'80% della spesa approvata, fino a un massimo di 150.000,00 €. Se la casa è distrutta e deve essere ricostruita o spostata (delocalizzata), il limite massimo sale a 187.500,00 € (oltre a un contributo massimo di 10.000,00 € per le spese di demolizione) [13, 35.3].
• Seconda casa o Sede di Associazioni No-Profit: il contributo copre fino al 50% della spesa approvata, fino a un massimo di 150.000,00 €.
• Parti comuni del Condominio: il contributo è dell'80% se nell'edificio vive almeno un proprietario; altrimenti è del 50% (sempre entro il limite massimo di 150.000,00 €).
• Mobili e Arredi danneggiati (solo per la prima casa): Viene riconosciuto un rimborso di 300,00 € per ciascuna stanza principale distrutta o allagata (cucina, camera da letto, soggiorno), fino a un massimo complessivo di 1.500,00 €.
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata della Regione Toscana