Eccezionali eventi meteorologici settembre-ottobre 2024 - Contributi ricostruzione privata

Dettagli della notizia

Si comunica che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che disciplina le modalità per richiedere l’ulteriore contributo per i danni al patrimonio edilizio privato è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Data:

09 giugno 2026

Data scadenza:

30 giugno 2026

Tempo di lettura:

3 min

Descrizione

1. 👥 Chi può presentare la domanda?
    • Requisito fondamentale: può fare domanda soltanto chi ha già inviato la prima segnalazione dei danni (tramite Modulo B1 o procedura online). L'importo del contributo che si potrà ricevere non potrà superare il valore del danno indicato in quella prima segnalazione. 
    • Proprietari: la domanda va di norma presentata dal proprietario dell'abitazione. Se la casa è in comproprietà con altre persone, i comproprietari devono delegare uno di loro compilando il Modulo B.3.2. 
    • Inquilini, usufruttuari o comodatari: possono fare domanda solo se hanno sostenuto di tasca propria le spese di riparazione e se il proprietario dell'immobile firma una formale dichiarazione di rinuncia al contributo (contenuta nel Modulo B.3.1). 
    • Condomini: per i danni alle parti comuni degli edifici residenziali, la domanda deve essere presentata dall'amministratore di condominio oppure da un condomino delegato dagli altri con il Modulo B.3.3. 

2. ⏰ Scadenze fondamentali da rispettare
Prestare massima attenzione ai seguenti termini temporali:
    • 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: È il termine perentorio entro cui la domanda deve pervenire al Comune. 
      ⚠️ Attenzione: le domande consegnate oltre il termine dei 60 giorni verranno scartate e considerate irricevibili. 
    • 30 giorni per il Verbale di Condominio: nel caso di domande presentate dall'amministratore per le parti comuni condominiali, la delibera dell'assemblea che autorizza i lavori può essere integrata entro 30 giorni dalla consegna della domanda. 
    • 10 giorni per correzioni o documenti mancanti: se il Comune rileva che la domanda non è completa o richiede chiarimenti, invierà una nota ufficiale (utilizzando lo stesso canale con cui è stata inviata la domanda). Da quel momento ci sono 10 giorni di tempo per inviare le integrazioni richieste, pena l'inammissibilità della domanda.

3. 📨 Dove e come inviare la domanda
La domanda va presentata esclusivamente al Comune in cui si trova l'immobile danneggiato o distrutto.
È possibile scegliere una tra queste 3 modalità di consegna:
    1. Consegna a mano: presentando direttamente i documenti all'Ufficio Protocollo del Comune. 
    2. Posta Raccomandata A/R: spedendo i moduli tramite raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso fa fede la data del timbro dell'ufficio postale di partenza). 
    3. PEC (Posta Elettronica Certificata): inviando un'e-mail certificata all'indirizzo PEC del Comune (fa fede la data e l'ora dell'invio del messaggio). 

Regole importanti per la firma e il documento d'identità:
    • Se la domanda non viene firmata di persona davanti all'impiegato comunale (es. invio tramite raccomandata, PEC o consegna tramite terzi), è obbligatorio allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente. 
    • In caso di invio tramite PEC, è possibile firmare i moduli con firma digitale, oppure allegare la scansione (in formato .pdf o .jpg) del foglio firmato a mano insieme alla copia del documento d'identità. 

4. 💶 A quanto ammonta il contributo?
    • Prima casa (Abitazione principale): il contributo copre fino all'80% della spesa approvata, fino a un massimo di 150.000,00 €. Se la casa è distrutta e deve essere ricostruita o spostata (delocalizzata), il limite massimo sale a 187.500,00 € (oltre a un contributo massimo di 10.000,00 € per le spese di demolizione) [13, 35.3]. 
    • Seconda casa o Sede di Associazioni No-Profit: il contributo copre fino al 50% della spesa approvata, fino a un massimo di 150.000,00 €. 
    • Parti comuni del Condominio: il contributo è dell'80% se nell'edificio vive almeno un proprietario; altrimenti è del 50% (sempre entro il limite massimo di 150.000,00 €). 
    • Mobili e Arredi danneggiati (solo per la prima casa): Viene riconosciuto un rimborso di 300,00 € per ciascuna stanza principale distrutta o allagata (cucina, camera da letto, soggiorno), fino a un massimo complessivo di 1.500,00 €. 

 

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata della Regione Toscana 

A cura di

Ufficio Agricoltura e Sviluppo economico

L'Ufficio tiene i rapporti con le aziende agricole e predispone avvisi per la concessione di contributi a favore delle stesse

Melissa Gasperini

Descrizione breve
Istruttrice
  • Melissa Gasperini
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Nicola Raspollini

Descrizione breve
Direttore del Settore Promozione e Sviluppo del Territorio, Comunicazione Istituzionale
  • Nicola Raspollini
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Gabriele Diapaolantonio

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Istruttore
  • Gabriele Dipaolantonio
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Angela Ameli

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Funzionario
  • Angela Ameli
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Ultimo aggiornamento

06/10/2026, 06:47

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