L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno.
L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito. I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
L'assegno mensile di maternita' da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2024, se spettante nella misura intera, è pari a € 404,17 mensili per cinque mensilità per complessivi € 2.020,85.
Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le domande relative ai bambini nati nell'anno 2024 è pari ad € 20.221,13.
La domanda deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo. L'ufficio competente del Comune effettua la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000) e dà comunicazione ai richiedenti dell'accettazione o del rifiuto della domanda.
Per maggiori informazioni vai al link: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.assegno-di-maternit--dei-comuni.html
IN ALLEGATO IL FAC SIMILE DI DOMANDA DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE CORREDATO DEGLI ALLEGATI INDICATI NELLA DOMANDA STESSA
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