RESIDENZA IN TEMPO REALE
La legge 04 aprile 2012 n.35 entrata in vigore il 09/05/2012 detta nuove regole per il trasferimento di residenza.
La dichiarazione può essere presentata utilizzando i modelli predisposti allegati in fondo alla pagina.
Il modello compilato e firmato può essere:
1. presentato allo sportello dei Servizi Demografici - P.za Sant'Anna n.1, Pomarance durante l'orario di apertura al pubblico
2. spedito per posta o fax allegando la fotocopia della Carta d'Identità di chi ha firmato;
3. inoltrato per via telematica curando che:
• sia sottoscritto con firma digitale;
oppure
• l'interessato sia identificato con la carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
oppure
• sia inviato con la PEC del dichiarante;
oppure
• sia inviato con posta elettronica semplice allegando la copia della Carta d'Identità di chi ha firmato.
Si avverte che i modelli mancati di dati obbligatori - contrassegnati da * - non possono essere ricevuti.
Si avverte inoltre che:
1. i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono allegare i documenti indicati nell'Allegato A
2. i cittadini dell'Unione Europea che provengono dall'estero devono allegare i documenti che dimostrino il possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n.30/1997 - Allegato B
Entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza le persone sono iscritte nell'Anagrafe del nuovo Comune e possono richiedere il certificato di residenza e lo stato di famiglia.
Dopo la conferma dei dati dal Comune di provenienza possono essere rilasciate le altre certificazioni e la Carta d'Identità.
Il procedimento si conclude non oltre i 45 giorni dal ricevimento dell'istanza con l'accertamento dei Vigili Urbani
E' importante sottolineare il rilievo penale della dichiarazione mendace così come stabilito dalla circolare n.9 del Ministero dell'Interno alla quale si rimanda per notizie più approfondite sull'argomento: link alla circolare
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RESIDENZA - ANAGRAFE TEMPORANEA
DESCRIZIONE
L’Anagrafe della popolazione Temporanea è un particolare tipo di registro che consente alle persone che non hanno ancora deciso di stabilirsi definitivamente in un Comune, di segnalare la propria situazione al Comune in cui hanno fissato temporaneamente il proprio domicilio.
A cosa serve
La popolazione temporanea è costituita da persone che dimorano nel Comune da non meno di 4 mesi e non vi hanno ancora fissato la dimora abituale.
Serve ad evitare che il Comune di effettiva residenza possa procedere a cancellazione nel periodo di assenza. L’iscrizione all’Anagrafe Temporanea non consente il rilascio di alcun certificato anagrafico, che deve essere richiesto al Comune di effettiva residenza, ma può essere richiesta un’attestazione in cui si dichiara l’effettiva iscrizione tra i residenti temporanei, senza che da ciò possa essere derivato alcun diritto assimilabile con la residenza.
La Residenza Temporanea può essere anche autocertificata direttamente dall’interessato
L'Ufficio Anagrafe trascorso un anno dalla presenza sul territorio comunale, calcolato comprendendo i 4 mesi di dimora precedenti all'iscrizione ne registro, valuterà se vi siano le condizioni per l'iscrizione del cittadino nell'Anagrafe della Popolazione Residente, anche con procedura d’ufficio, con conseguente cancellazione dall’Anagrafe di precedente residenza.
In tal modo il cittadino acquisisce tutti i diritti e i doveri relativi all’iscrizione nell’Anagrafe del Comune di Pomarance.
La cancellazione dal registro dell’Anagrafe dei Residenti Temporanei può avvenire per trasferimento in altro Comune o all’estero, iscrizione nell’Anagrafe dei residenti del Comune di Pomarance, per irreperibilità accertata d’ufficio.
L’iscrizione e la cancellazione nel registro dei Residenti Temporanei viene comunicata al Comune di residenza effettiva. L’iscrizione nel registro dei residenti temporanei è soggetta alle verifiche previste dall’art.5 del D.L. n.47/2014, relativamente alla titolarità di occupazione dell’abitazione.
MODALITÀ DI RICHIESTA
• compilazione e sottoscrizione del modulo “RICHIESTA RESIDENZA TEMPORANEA" trasmesso unitamente agli allegati occorrenti con una delle seguenti modalità:
- per mail: protocollo@comune.pomarance.pi.it
- posta elettronica certificata – comune.pomarance@postacert.toscana.it (solo da Pec)
- servizio postale – Comune di Pomarance, Piazza S. Anna n.1 – 56045 Pomarance (PI);
- consegna a mano – Palazzo Comunale - Ufficio Protocollo
Nel caso di compilazione parziale o documentazione incompleta, la richiesta non sarà accettata.
I moduli sono scaricabili in fondo alla pagina o disponibili presso l'Ufficio Anagrafe del Comune.
REQUISITI DEL RICHIEDENTE
• essere residenti in un altro Comune Italiano o (solo per i cittadini italiani) essere iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE)
• essere domiciliati nel Comune di Pomarance da almeno 4 mesi
• essere in possesso di un titolo di occupazione dell’immobile
La residenza temporanea non può essere concessa se a richiederlo è persona già residente nel Comune.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Occorre presentare la seguente documentazione:
• Modulo Richiesta inserimento Anagrafe Temporanea compilato e sottoscritto
• documento d’identità
• titolo di occupazione immobile
TEMPI
Entro 30 giorni dalla Richiesta
INFORMAZIONI
L'istituto anagrafico dello schedario della popolazione temporanea, come disciplinato dall'art. 8 della Legge Anagrafica n. 1228/1954 e dall'art. 32 del Regolamento Anagrafico n. 223/1989 risponde essenzialmente alla finalità della regolare gestione dell'anagrafe della popolazione residente, costituendo lo strumento giuridico più efficace al controllo e al monitoraggio di categorie di soggetti che ai fini anagrafici si trovano in posizione particolari, le c.d. "posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica" quali per esempio:
• le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per cause di durata limitata (es. studio) (art. 3 del D.P.R. 223/1989);
• il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente (art. 2, comma 2 L. 1228/1954);
• i militari di leva, i pubblici dipendenti e i militari di carriera, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento (art. 3 del D.P.R. 223/1989);
• i ricoverati in luoghi di cura, di qualsiasi natura, qualora la permanenza nel Comune non superi i due anni (art. 3 del D.P.R. 223/1989);
• i detenuti in attesa di giudizio (art. 3 del D.P.R. 223/1989).
AVVERTENZE
L'Ufficio Anagrafe trascorso un anno dalla presenza sul territorio comunale, calcolato comprendendo i 4 mesi di dimora precedenti all'iscrizione ne registro, valuterà se vi siano le condizioni per l'iscrizione del cittadino nell'Anagrafe della Popolazione Residente, anche con procedura d’ufficio, con conseguente cancellazione dall’Anagrafe di precedente residenza.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989
RICHIESTA DI RESIDENZA (195,23 KB) |
RICHIESTA DI CANCELLAZIONE ANAGRAFICA (97,89 KB) |
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA cittadini UE ( bytes) Elenco della documentazione da allegare alla dichiarazione di residenza per i cittadini provenienti da Stati appartenenti all'Unione Europea |
RICHIESTA ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINO COMUNITARIO E RILASCIO CERTIFICATO REGOLARE SOGGIORNO (42,88 KB) |
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA cittadini NON UE ( bytes) Elenco della documentazione da allegare alla dichiarazione di residenza per i cittadini provenienti da Stati NON appartenenti all'Unione Europea |
ASSENSO GENITORE CAMBIO ABITAZIONE (104,44 KB) |
ASSENSO GENITORE iscrizione anagrafica su istanza di parte (104,11 KB) |
DICHIARAZIONE PROPRIETARIO ALLOGGIO (273,15 KB) |
MODELLO_ISCRIZIONE_TEMPORANEA.pdf (140,23 KB) |
DICHIARAZIONE_DI__RESIDENZA_PER_MINORE.pdf (150,66 KB) |