COMMERCIO AL DETTAGLIO IN MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
collegamento a STAR SSistema Telematico di Accettazione Regionale
Che cos'è
Si tratta dell'attività di commercio al dettaglio, svolta in locali con destinazione d'uso commerciale (Tc), con una superficie destinata alla vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e compresa tra mq 301 e mq 2.500
Per vendita al dettaglio, si intende l'attività svolta da chi, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e li rivende, su area privata in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi scaffalature vetrine cabine di prova, casse e simili e le aree di esposizione della merce se accessibili alla clientela, anche se poste oltre le casse, purché collegate funzionalmente e direttamente all’unità immobiliare dell’esercizio stesso, compresi gli interrati ed i soppalchi rispondenti alle norme del vigente Regolamento Edilizio relative alle destinazioni d’uso commerciali. Non costituisce superficie di vendita l'area scoperta, adiacente all’esercizio, purché con superficie non superiore al 20% della superficie di vendita, nonché la superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse.
L'autorizzazione che è possibile richiedere, e ottenere se ve ne sono le condizioni, è distinta fra settore alimentare e non alimentare.
Le medie strutture di vendita possono essere insediate solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all'articolo 99, comma 1, lettera c), della L.R. 65/2014 .
L'esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso (cioè all'attività di acquisto di merci e di rivendita ad altri commercianti od utilizzatori in grande) e di vendita al dettaglio è soggetto al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonchè dal regolamento comunale. Per l'individuazione del regime abilitativo e per l'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, si rimanda alle quantificazioni contenute nell'art. 26, commi 4, 5 e 6, del vigente Codice regionale del Commercio (vedi nella sezione Altre informazioni utili.)
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di vendita fino a 2.500 mq
Si applica il regime amministrativo dell'autorizzazione,rilasciata dal SUAP.
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR, utilizzando il codice attività 47.102R:
• la domanda di autorizzazione in bollo, come proposta dallo stesso STAR
• la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 90), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL
Decorsi 90 giorni dal ricevimento, la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
L’autorizzazione amministrativa è rilasciata contestualmente al permesso di costruire.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella "A" del D.Lgs. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
Modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico
E' soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della L. 241/1990 , da presentare al SUAP, sempre tramite STAR.
Riduzione della superficie di vendita
E' soggetta a comunicazione da presentare al SUAP, sempre tramite STAR.
Apertura, ampliamento, trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011
Si applica il regime amministrativo dell'Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA unica, contestualmente presentando sempre tramite STAR :
• Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio
• SCIA per notifica sanitaria, senza asseverazioni
• SCIA per prevenzione incendi
Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA, contestualmente presentando sempre tramite STAR :
• Comunicazione per subingresso
• SCIA per notifica sanitaria, senza asseverazioni
Per la vendita di specifici prodotti, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA, contestualmente presentando sempre tramite STAR :
• Comunicazione per subingresso
• SCIA per notifica sanitaria, senza asseverazioni
• comunicazione per voltura prevenzione incendi
Cessazione
E' soggetta a comunicazione da presentare al SUAP sempre tramite STAR.
Le medie strutture di vendita possono essere insediate solo in aree ascrivibili alla categoria funzionale commerciale al dettaglio di cui all'articolo 99, comma 1, lettera c), della L.R. 65/2014 .
L'esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso (cioè all'attività di acquisto di merci e di rivendita ad altri commercianti od utilizzatori in grande) e di vendita al dettaglio è soggetto al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonchè dal regolamento comunale. Per l'individuazione del regime abilitativo e per l'applicazione degli. standard urbanistici e di viabilità, si rimanda alle quantificazioni contenute nell'art. 26, commi 4, 5 e 6, del vigente Codice regionale del Commercio (vedi nella sezione Altre informazioni utili).
Ulteriori disposizioni locali, come da specifico "Regolamento per il commercio nella città di Prato: attività di vendita in sede fissa" (vedi sezione Altre informazioni utili).
Nel Centro Storico (Zona 1) e nei “Paesi e quartieri” (Zona 2) le autorizzazioni di medie strutture di vendita sono finalizzate alla tutela e valorizzazione degli aspetti caratterizzanti i rispettivi ambiti; pertanto, ciascuna autorizzazione è subordinata alla stipula di convenzione con il Comune, che definisca le tipologie di vendita e le compatibilità della media struttura con le caratteristiche di qualità degli ambiti
Requisiti
A chi è rivolto
Requisiti soggettivi morali:
Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia, non solo per il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ma anche per il preposto, i legali rappresentanti e gli altri componenti degli organi di amministrazione di associazioni, imprese, società e consorzi, come stabilito dalla normativa vigente in materia.
Art. 71 commi 1-3-4-5 del D.Lgs. 59/2010 = art.13 del Codice del commercio
Comma 1 - Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:
a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
Comma 3 - Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Comma 4 - Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
Comma 5 - In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Requisiti soggettivi professionali (art. 71 commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 59/2010), richiesti solo in caso di vendita di prodotti alimentari:
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
• Aver frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione;
• Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
• Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla L. 426/1971 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Requisiti oggettivi:
• Destinazione d'uso commerciale;
• Locali conformi alla vigente normativa urbanistico-edilizia e ai vigenti Regolamento edilizio, Regolamento per il commercio nella città di Prato: attività di vendita in sede fissa, Regolamento comunale di igiene;
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq
Si applica il regime amministrativo dell'autorizzazione,silenzio assenso (decorsi 90 giorni).
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.102R:
• la domanda di autorizzazione in bollo, come proposta dallo stesso STAR
Decorsi 90 giorni dal ricevimento, la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato dal SUEAP il provvedimento di diniego.
L’autorizzazione amministrativa è rilasciata contestualmente al permesso di costruire.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella "A" del D.Lgs. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
Modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico
E' soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 o 19-bis della L. 241/1990 , da presentare al SUAP, sempre tramite STAR.
Riduzione della superficie di vendita
E' soggetta a comunicazione da presentare al SUAP, sempre tramite STAR.
Apertura, ampliamento, trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011
Si applica il regime amministrativo dell'Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA, contestualmente presentando sempre tramite STAR :
• Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio
• SCIA per prevenzione incendi, che il SUAP trasmetterà ai Vigili del Fuoco.
Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq
Si applica il regime amministrativo della comunicazione, da presentare al SUAP sempre tramite STAR.
Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011
Si applica il regime amministrativo della doppia comunicazione, contestualmente presentando sempre tramite STAR :
• Comunicazione per subingresso
• comunicazione per voltura prevenzione incendi, che sarà trasmessa dal SUAP ai Vigili del Fuoco.
Cessazione
E' soggetta a comunicazione da presentare al SUAP sempre tramite STAR.
Per avviare l'attività inoltrare la domanda di autorizzazione esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) , utilizzando il codice attività 47.102R.
Costi e modalità di pagamento
A favore dell’Unione Montana Alta Val di Cecina: € 25,00 tramite il sistema di pagamento PagoPa.
Non sono dovuti i diritti in caso di cessazione dell’attività e in caso di pratiche inoltrate da Associazioni e Onlus.
(In caso di commercio alimentare) A favore della Azienda USL Toscana Nord Ovest:
Tariffa Z34 (come da allegato A del tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della prevenzione collettiva), relativa alle prestazioni connesse alla registrazione imprese nel settore alimentare, da versare tramite bollettino di conto corrente postale n. 12737565, intestato a "Azienda USL Toscana Nord Ovest”, oppure con bonifico con IBAN: IT86-M-05034-14011-000000010001
Nella causale di pagamento devono essere indicati il codice tariffario e il nominativo del soggetto che chiede la prestazione sanitaria da erogare.
Tempi e iter della pratica
Domanda di autorizzazione alle grandi strutture di vendita (articolo 4, comma 2, lettera b) della L.R. 62/2018 e art. 3 del Regolamento attuativo 9 aprile 2020, n. 23/R )
1. La domanda di autorizzazione all’apertura, all’ampliamento della superficie di vendita e al trasferimento di sede di una grande struttura di vendita è presentata in modalità telematica al SUAP competente per territorio.
2. La domanda di autorizzazione deve essere completa della seguente documentazione:
a) planimetria quotata dell'edificio esistente o progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie già esistente e quella che si intende realizzare;
b) planimetria quotata indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie esistenti;
c) studio trasportistico sulla viabilità circostante il sito oggetto di intervento, finalizzato a verificare la sostenibilità dell'incremento di carico veicolare sulla rete stradale e il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 7 e della dotazione di parcheggi;
d) documentazione per il rilascio del permesso di costruire, ove necessario, e di ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato, necessario per il rilascio dell’autorizzazione commerciale;
e) dichiarazione di non assoggettabilità del progetto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del D.Lgs. 152/ 2006, oppure estremi del provvedimento di esclusione dell’assoggettabilità a VIA.
3. In caso di documentazione incompleta, il SUAP, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, ne richiede la regolarizzazione entro un termine adeguato e comunque non superiore a trenta giorni, informando l’interessato che la mancata regolarizzazione entro il termine stabilito comporterà il rigetto della domanda.
4. Il SUAP, entro tre giorni dal ricevimento o dall’eventuale regolarizzazione, trasmette per via telematica la domanda di autorizzazione e la relativa documentazione alla Regione e alla Provincia competente per territorio.
5. Regione, Provincia e Comune provvedono all’istruttoria di rispettiva competenza.
Note
Segnalazioni e precisazioni
Normativa di riferimento
D.Lgs. 59/2010, articolo 65, comma 1
DPR 151/2011, Allegato I, punto 69
D.Lgs. 144/1998, articolo 26, comma 5
Regolamento 852/2004/CE
Legge Regione Toscana 62/2018 (Codice del Commercio)