Che cos'è
collegamento a STAR Sistema Telematico di Accettazione Regionale
Si intendono per outlet (art. 13 lettera "h" L.R. 62/2018):
1. gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali o artigiane vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2, lettere f) e g) della L.R. 62/2018
2. gli esercizi nei quali produttori titolari del marchio, o imprese commerciali, vendono al dettaglio merci non alimentari che siano state prodotte almeno 365 giorni prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione, prodotti di fine serie o fallati, in eccedenza di magazzino o campionari, fatto salvo quanto previsto all’articolo 24, comma 2 della L.R. 62/2018.
Alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni del Codice regionale del Commercio e del relativo regolamento di attuazione previste, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali. Vedi le rispettive pagine.
La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet e nella relativa pubblicità.
Qualora un centro commerciale utilizzi la denominazione di outlet, tutti gli esercizi in esso inseriti sono tenuti al rispetto dei vincoli di cui all'art. 24 L.R. 62/2018 (vedi sotto).
Vincoli commerciali per gli outlet (art. 24 L.R. 62/2018)
1. In tutti gli outlet è vietata la vendita di merci diverse da quelle ivi indicate, salvo quanto disposto al comma 2.
2. Gli esercizi di cui all’art. 13, comma 1, lettera "h", numero 2 (vedi sopra), se realizzati in forma di centro commerciale, possono contenere anche esercizi appartenenti al settore merceologico alimentare, a condizione che:
a) la superficie di vendita complessiva degli esercizi appartenenti al settore merceologico alimentare non superi le dimensioni di un esercizio di vicinato;
b) gli esercizi di cui alla lettera a) siano destinati prevalentemente alla vendita e alla promozione di produzioni agroalimentari locali e di eccellenza.
Come si ottiene
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni del Codice regionale del Commercio e del relativo regolamento di attuazione previste, rispettivamente:
• per gli esercizi di vicinato
• per le medie strutture di vendita
• per le grandi strutture di vendita
• per i centri commerciali.
Conseguentemente, per i regimi amministrativi applicabili, per i relativi procedimenti e la modulistica da utilizzare, si rinvia alla consultazione delle rispettive pagine specifiche, come sotto richiamate.
La modalità di trasmissione è comunque tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
Costi e modalità di pagamento
A favore dell’Unione Montana Alta Val di Cecina: € 10,00 tramite il sistema di pagamento PagoPa. Non sono dovuti i diritti in caso di cessazione dell’attività e in caso di pratiche inoltrate da Associazioni e Onlus.
Note
Segnalazioni e precisazioni
Normativa di riferimento
D.Lgs. 59/2010, articolo 65, comma 1
DPR 151/2011, Allegato I, punto 69
D.Lgs. 144/1998, articolo 26, comma 5
Regolamento 852/2004/CE
Legge Regione Toscana 62/2018 (Codice del Commercio)